L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040.

Recentemente è stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo per ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040. Inoltre, stabilisce la necessità che gli imballaggi siano riciclabili e che riducano al minimo le sostanze pericolose, come i prodotti chimici permanenti.

Secondo l’accordo provvisorio, che deve essere confermato da entrambe le istituzioni, gli obiettivi sono di ridurre progressivamente gli imballaggi del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Questo rappresenta una riduzione del 5% rispetto alla proposta iniziale del Parlamento europeo, che tuttavia è riuscito a includere il divieto di vendita di sacchetti di plastica molto sottili, con meno di 15 micron.

Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati alcuni tipi di imballaggi in plastica che possono essere utilizzati una sola volta. Tra questi, gli imballaggi per frutta e verdura fresca, gli imballaggi per alimenti e bevande nelle caffetterie e nei ristoranti, le porzioni individuali come condimenti e salse, gli articoli da toilette in miniatura e le confezioni termoretraibili per i bagagli degli aeroporti. È vietato anche l’uso di alcune sostanze chimiche permanenti negli imballaggi a contatto con gli alimenti, come i PFAS (sostanze perfluorurate e polifluorurate).

Il processo di riutilizzo e ricarica si riferisce alla pratica di riutilizzare materiali o prodotti precedentemente utilizzati, piuttosto che scartarli e acquistarne di nuovi. Questo metodo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, diminuendo la quantità di rifiuti prodotti, e può essere vantaggioso anche per l’economia, risparmiando sui costi di produzione. Inoltre, promuove una cultura del consumo responsabile e sostenibile.

I negoziatori hanno stabilito un obiettivo specifico per l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili per le bevande alcoliche e non alcoliche (ad eccezione di latte, vino, vino aromatizzato e alcolici) entro il 2030, che dovrebbe essere almeno del 10%. Tuttavia, i Paesi membri hanno la possibilità di concedere una deroga di cinque anni a determinate condizioni. I ristoranti da asporto saranno inoltre obbligati a fornire ai clienti la possibilità di portare il proprio imballaggio e dovranno offrire almeno il 10% dei loro prodotti in un formato riutilizzabile entro il 2030. Inoltre, i Paesi membri dovrebbero incoraggiare gli esercizi di ristorazione (come ristoranti, mense, bar e caffè) a servire l’acqua del rubinetto in un formato riutilizzabile o ricaricabile ogni volta che è disponibile, gratuitamente o con una tariffa minima per servizio.

Il processo di raccolta e trattamento dei rifiuti con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale e promuoverne il riutilizzo in nuovi prodotti. Questo processo comprende la separazione e la cernita dei rifiuti, il trasporto appropriato agli impianti di riciclaggio e la trasformazione di questi materiali per evitare il loro accumulo in discariche inquinanti. Il riciclaggio è una pratica sempre più diffusa per promuovere la sostenibilità del pianeta e ridurre la quantità di risorse naturali consumate.

I negoziatori hanno raggiunto un accordo in base al quale tutti i contenitori devono essere riciclabili e seguire criteri rigorosi che saranno determinati da una legislazione aggiuntiva. Tuttavia, saranno ammesse alcune esenzioni per materiali come legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cera. L’accordo prevede anche una deroga di cinque anni per le rinnovabili per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche ed esenta le microimprese dal raggiungimento di tali obiettivi. Inoltre, gli operatori economici possono formare gruppi di massimo cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

In base alle nuove regole che saranno in vigore entro il 2029, i Paesi membri dovranno garantire che almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande siano raccolti separatamente su base annua. A tal fine, dovranno implementare sistemi di restituzione dei depositi (DRS) per questi tipi di imballaggi. Tuttavia, non si applicheranno requisiti minimi per il DRS se esistono già sistemi che raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029. È stata prevista un’eccezione a questa regola per quei Paesi che hanno raggiunto un tasso di riciclo selettivo superiore all’80% entro il 2026 e che presentano un piano dettagliato per raggiungere l’obiettivo del 90%.